Il REACH si applica alle sostanze prodotte o importate in volumi inferiori a 1 tonnellata l'anno?
Non è necessario registrare sostanze prodotte o importate in piccole quantità; tuttavia, si applicheranno le altre prescrizioni del REACH, ad esempio in materia di presentazione di Schede di Sicurezza (SDS), Autorizzazioni e Restrizioni.
Le sostanze registrate ai sensi delle Regolamentazioni sui Biocidi o come Prodotti Fitosanitari devono essere registrate in conformità al REACH?
L'uso di un principio attivo in un Prodotto Biocida o Fitosanitario è considerato registrato ai sensi delle regolamentazioni REACH; tuttavia, altri impieghi non contemplati da tali regolamentazioni non sono considerati registrati e dunque andrebbero registrati ai sensi del REACH.
Il REACH si applica alle sostanze presenti in natura? Sì. Solo alcune sostanze chimiche presenti in natura sono esentate dalla registrazione REACH se non vengono modificate chimicamente. Le sostanze presenti in natura classificate come pericolose ai sensi delle regolamentazioni vigenti richiederanno comunque la presentazione della Scheda di Sicurezza e potranno essere soggette ad altri controlli. Le sostanze presenti in natura sono descritte all'Articolo 3(39 & 40).
Le sostanze modificate derivate da sostanze elencate nell'Allegato IV sono anch’esse esenti dalla registrazione? Le sostanze modificate sono esentate se la sostanza modificata è coperta dallo stesso numero di registrazione EINECS della sostanza elencata all'Allegato IV.
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